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Fisco: rottamazione cartelle esattoriali

Al 26 aprile scorso, le domande presentate all’Agenzia delle entrate-Riscossione sono state circa 455 mila di cui la metà attraverso i servizi digitali e la posta elettronica certificata, mentre il resto dei contribuenti ha scelto uno dei 200 sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione

Le richieste di adesione alla rottamazione delle cartelle superano soglia 450 mila. Al 26 aprile scorso, le domande presentate all’Agenzia delle entrate -Riscossione sono state circa 455 mila. La metà di queste attraverso i servizi digitali e la posta elettronica certificata, mentre il resto dei contribuenti ha scelto uno dei 200 sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione.

I contribuenti che aderiscono alla definizione agevolata pagheranno l’importo residuo delle somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.
La definizione agevolata non può essere nuovamente presentata. L’azione è rivolta a quei debiti interessati dalla precedente richiesta di «rottamazione» delle cartelle, ai sensi del decreto legge 193/2016, per i quali non si sia poi provveduto al pagamento delle somme dovute entro le previste scadenze.

Rottamazione cartelle esattoriali, cosa succede se le rate sono state regolarmente pagate tranne una? E’ possibile rateizzare l’importo della rata non pagata?

L’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha pubblicato sul suo portale le informazioni di cosa accade in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle rate successive alla prima:
  • si perdono gli effetti della Definizione agevolata e l’Agenzia delle entrate-Riscossione, come previsto dalla legge, dovrà riprendere le procedure di riscossione;
  • è preclusa la possibilità di ottenere nuovi provvedimenti di dilazione salvo che per le cartelle e gli avvisi notificati da meno di 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata;
  • i precedenti pagamenti sono considerati a titolo di acconto sugli importi complessivamente dovuti.

Quindi anche il solo mancato pagamento di una rata, fa venir meno il beneficio della definizione agevolata (Rottamazione cartelle).

Le rate pagate verranno considerate a titolo di acconto sugli importi complessivamente dovuti. Non è possibile rateizzare la seconda rata non pagata.

Redazione

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